Archivi categoria: Giurisprudenza sul nudismo

Rinormalizzazione del nudo sociale: un esempio da seguire


Ecco l’ottimo lavoro compiuto da British Naturism, un lavoro che continua e che, si spera, sia d’esempio per portare avanti iniziative similari anche in altre nazioni, in primis, magari, l’Italia, dove l’assenza di specifici dettami legislativi in merito al nudo determina uno stato di indecisione, ma anche di positiva opportunità che andrebbe adeguatamente sfruttata.

Dal sito di British Naturism > Nudità e polizia

Dal sito del Crown Prosecution Service (CPS) > Nudità in pubblico – Guida alla gestione dei casi di naturismo

Interessantissimo documento da College of Policing > Public nudity advice and decision aid

da College of Policing > Public nudity advice and decision aid

Leggi sul nudismo: meglio il nulla o il poco?


Nel nulla ci si può muovere (quasi) liberamente, nel poco la libertà di movimento è ridotta ai minimi termini e cambiare quel poco è di certo affare assai improbo.

Nudismo e mercato


Potete far approvare tutte le (brutte) leggi sul turismo naturista che volete ma le cose cambieranno solo quando gli italiani la smetteranno di mettersi nudi solo all’estero.

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Leggi e turismo naturista


Insensato pensare che delle leggi possano generare quello che il mercato non riesce a produrre.

Alias…

Le leggi sul turismo naturista (sic!) mai potranno generare l’espandersi del nudismo.

Aula di Montecitorio

Riserve nudiste


Se sono gli stessi nudisti a chiedere d’essere rinchiusi tra cartelli e siepi la società mai potrà liberarsi dai preconcetti che riguardano il nudo, anzi, ne verrà rinforzata.

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Photo by Scott Webb on Pexels.com

Autodistruzione nudista


Se si avanzano alle istituzioni proposte di legge sul nudismo che contengono limiti e limitazioni si distrugge il nudo sociale.

Le trappole della negoziazione
Non fare proposte? Un errore! La prudenza non è (sempre) un vantaggio
dai Dossier de Linkiesta.it

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“Ne abbiamo piene le… sentenze”


Come tutti ormai dovrebbero ben sapere, in merito al nudo pubblico (perché in privato, almeno in Italia, ognuno può fare quello che vuole) la legislazione italiana si mantiene assai vaga lasciando a chi gestisce l’ordine pubblico e ai giudici l’onere di decidere caso per caso. Una situazione per certi versi ideale potendosi così adattare all’evoluzione dei tempi, per altri invece negativa visto che in Italia le sentenze non fanno legge, che i giudici non sono tenuti a conformarsi alle scelte di un loro collega e nemmeno della Cassazione, che è ben evidente quanto anche in giurisprudenza spesso le convinzioni personali prendano il sopravvento sulla realtà dei fatti, che mancando un principio preciso su cui fondare la discussione il tutto diviene un azzardo, che in italia le istituzioni sono assai lente ad adeguarsi al cambiamento sociale, che gli amministratori comunali (Sindaci in primis) sono assai più attenti alle voci degli “amici di partito” che a quelle della gente nel suo insieme, eccetera, eccetera. Nonostante tutto, però, a partire da una prima sentenza favorevole ai nudisti (anno duemila) ne sono seguite diverse altre similari di giudici di ogni ordine e grado, si è così inquadrata una nuova convenzione giuridica che, osservando e facendo proprio l’evidente cambiamento dell’opinione comune nei confronti del nudo, lo ritiene accettabile in una larga tipologia di situazioni, di sicuro in tutti quei luoghi dove da tempo è consuetudine stare nudi, in diversi casi anche in contesti dove il nudo non è tipico, ad esempio zone isolate e difficili da raggiungere come le calette delle scogliere di mare e certi reconditi pascoli alpini, ma anche zone meno isolate e più frequentate qualora comunque periferiche ai grandi centri e al momento desertiche, vedasi certi sentieri di montagna. Materialmente possiamo dire che, entro certi limiti, il nudo pubblico è oggi giuridicamente legittimo.

Ehm, oggi? Purtroppo il “recente” decreto legge sulla depenalizzazione dei reati minori ha un poco rimescolato le carte in tavola e… sebbene siffatto decreto legge non dovrebbe invero avere influenza sulla predetta convenzione giuridica favorevole al nudismo, succede che, visto l’importo a tre e persino quattro zeri (si osservi che, per fare un solo esempio, chi guidando un natante in modo irresponsabile travolge e uccide un subacqueo rischia al massimo un’ammenda a due zeri) delle sanzioni corrispondenti e con la complicità di altra, più vecchia, variazione legislativa che rende assai complesso e gravoso opporsi alle sanzioni, le amministrazioni comunali, non dovendo più fare necessariamente ricorso ai giudici (che, come detto, andrebbero ad annullare le denunce), magari nemmeno ai Prefetti (che, assimilando le decisioni dei giudici, pure avevano iniziato a stralciare le denunce), ed essendo sempre alla caccia di introiti economici, ne hanno approfittato per ridare vigore alla caccia al nudista e sono così fioccate a destra e a manca le contravvenzioni. Vero che qualcuno, l’onorevole Luigi Lacquaniti, si è mosso per chiedere una rivalutazione legislativa dell’importo di tali sanzioni, ma vero anche che la risposta del diretto responsabile è stata molto più che evasiva come si evince da un pdf ufficiale della Camera: la risposta del ministro non prende affatto posizione sul punto del nudismo, ma si limita a un lungo sproloquio sulla depenalizzazione e ricorda che entro 18 mesi sono possibili interventi correttivi, ma dice anche che “non sono allo studio da parte di questo ufficio iniziative normative nella materia oggetto di doglianza” e che anzi “nessuna osservazione, in punto di adeguatezza [delle sanzioni], è stata comunque sollevata dalle altre amministrazioni interessate alla delega”, insomma una chiara e forte, sebbene subdolamente celata con le solite formule tanto care ai politici, affermazione di diniego. Per altro, per quanto riguarda il nudo l’intervento più corretto sarebbe ben diverso dalla semplice riduzione delle sanzioni (che equivale a ribadire quell’illiceità del nudo che ormai la convenzione giuridica aveva invece annullato): un’esplicita dichiarazione di esclusione del nudo dal contesto degli atti contrari alla pubblica decenza (e anche da quello, invero assolutamente inapplicabile ma che spesso veniva e viene utilizzato dalle forze dell’ordine, degli atti osceni in luogo pubblico), stop! Poche parole chiare, semplici e inequivocabili.

Purtroppo siamo ben lontani dal poterci aspettare questa semplice e chiara azione e le sanzioni fioccheranno ancora a lungo, così… così qualcuno, l’Associazione Naturista Italiana (ANITA), si è mosso e al grido di “ne abbiamo piene le sentenze” ha dato i natali ad un Fondo di Solidarietà Naturista grazie al quale intanto poter dare assistenza legale a tutti coloro (associati e, cosa assai rilevante, praticamente una gradita rivoluzione rispetto alle consuetudini associative, non associati) che incapperanno in dette opportunistiche e ufficiosamente illecite sanzioni amministrative, e poi (che è forse il punto di maggior forza dell’iniziativa) poter intraprendere azioni giuridiche verso quelle amministrazioni pubbliche che, andando in controcorrente rispetto alla convenzione giuridica e all’opinione comune, continuino a molestare chi se ne sta semplicemente e pacificamente nudo. A tal ragione l’ANITA ha avviato una raccolta fondi aperta ovviamente a tutti, nudisti e non nudisti, soci e non soci, italiani e stranieri. Insomma, chiunque abbia a cuore il concetto di libertà, chiunque pensi che le persone quando non provocano ad altri reali danni materiali debbano essere libere d’agire secondo propria coscienza, chiunque ritenga doveroso il reciproco rispetto dove reciproco sta a indicare la bilateralità dell’azione e rispetto sta a indicare la considerazione dell’effettiva limitazione in carico alle due parti (raramente simmetrica), chiunque abbia a cuore l’oggettività delle azioni istituzionali, chiunque ritenga che il politico non debba governare solo in ragione di chi lo ha eletto ma anche in ragione di tutti gli altri, del bene comune all’interno della comunità che amministra, ecco chiunque sia per la democraticità delle cose e delle istituzioni è invitato a partecipare, qui (pagina News sul sito di ANITA) trovate tutte le informazioni necessarie all’effettuazione del versamento e qui (pagina Verbali e Bilanci di ANITA), ai fini della massima trasparenza, trovate l’evidenza materiale dei versamenti fatti.

Finalmente una bella vera iniziativa pro nudismo e pro democrazia, sosteniamola, visto quante sono le istituzioni che si approfittano della situazione per rimpinguare le proprie casse è assai importante la partecipazione del maggior numero possibile di “amici della democrazia e della libertà”.

Grazie ANITA, grazie!

Leggi sul #nudismo: ci risiamo!


cartello1Dopo l’approvazione di un’iniqua (per quanto concerne il nudismo) legge regionale piemontese, dopo l’indicazione (con presupposti altrettanto invalidanti) ad occuparsene iscritta all’interno della più recente legge regionale lombarda sul turismo, ora arriva voce di una proposta di legge avanzata presso la regione Sardegna e… Ci risiamo, per l’ennesima volta si parte dal presupposto che il nudismo sia qualcosa da nascondere e isolare, cosa che sarebbe comprensibile se partisse da chi si oppone al nudismo ma diviene assolutamente inconcepibile dl momento che invece parte proprio da chi dovrebbe difendere e diffondere il nudismo (che non è lo stare nudi in spiaggia o in un prato o in un villaggio, ma è il vivere nudi): le associazioni naturiste.

Sinceramente mi sono stancato di fare analisi giuridiche (in Italia non esiste un effettivo divieto alla nudità in luoghi pubblici ma solo una convenzione giuridica, per giunta ormai disattesa da tutte le sentenze degli ultimi sedici anni), logiche (un qualcosa che si auto esilia dentro dei recinti è un qualcosa che si auto ritiene inopportuno, non conforme alle regole sociali, anormale), sintattiche (un “ma” nega sempre quanto è stato detto poco prima) e sarei molto tentato di lasciar perdere. Sinceramente sono profondamente deluso dal silenzio costante della maggioranza di quei (tanti) nudisti che vorrebbero vivere il nudismo come scelta di vita a fronte dell’aggressiva imposizione comportamentale di quelle (poche ma pur sempre troppe) persone (anzi dovrei dire naturisti visto che costoro così si definiscono) che il nudismo lo intendono come pochi attimi di nudità nella vita vestita o che non solo si sono lasciati soggiogare alle forche caudine di un sistema opportunistico (se sei obbligato a entrare in un villaggio e per farlo sei obbligato a tesserarti…), ma addirittura ne prendono spontaneamente le difese. Eppure ad oggi tutte le leggi (molto similari tra loro) più o meno recentemente emanate, lungi dall’apportare quello che secondo alcuni avrebbero avuto il merito di apportare (estensione delle opportunità di mettersi e stare nudi), quando è andata bene sono rimaste inattese (il tutto è rimasto com’era, ed è di poco rilievo l’annotazione di un aumento di presenze nell’unica spiaggia esistente: difficile attribuirle con certezza alla legge, anzi è probabile debbano attribuirsi a un migliore lavoro dell’associazione locale; quella spiaggia esisteva prima della legge, è rimasta quella e poco ci mancato che non venisse chiusa) , mentre in altri casi hanno dato luogo alla sparizione delle già limitatissime zone tollerate o autorizzate al nudo.

montagna_nuda2Certo la speranza (di un rinsavimento dei nudisti, naturisti e associazioni annesse) è l’ultima a morire, ma certe cose la mettono a dura prova, anzi durissima. Devo comunque merito e impegno ai pochi amici che, riconoscendo e apprezzando la qualità del mio lavoro, continuano fedelmente a seguirmi e allora eccomi nuovamente qua, ecco questo nuovo articolo, questo ennesimo tentativo di verità, logica e ovvietà: se lasciassi perdere innanzitutto ci rimetterei io stesso, io che, da vero nudista, voglio poter vivere nudo, e poi mi resterebbe sulla coscienza il peso di non aver adeguatamente difeso il nudismo, quello vero, l’unico che possa realmente definirsi nudismo (il suffisso ismo ha un significato preciso, indica una corrente di pensiero, un movimento filosofico o comportamentale, una scelta totalizzante e non un’azione occasionale per quanto più o meno ripetuta), quello che vede la nudità come stile di vita, quello che vorrebbe esplicarsi in ogni dove, quello che soffre per le attuali imposizioni e limitazioni, quello che non può e non vuole farsi rinchiudere all’interno di recinti, siano essi fisici che mentali.

La nudità è semplice, ecologica, naturale, sana, istruttiva, educativa, curativa, la nudità è normalità….

Viva la normalità!

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Regolamentare il nudismo


Un articolo apparso ieri sul BresciaOggi (“Il naturismo non è esibizione sguaiata Ma ora serve una legge”) ha scatenato in me vari pensieri e alcune considerazioni, poi rinforzate nel ripensare alle varie proposte di legge nazionale e, ivi comprese quelle approvate, regionali avanzate in Italia.

C’è, nell’articolo come nelle dette proposte di legge, una parola ricorrente, un aspetto comune, il costante ricorso alla parola “regolamentare”: bisogna regolamentare, è necessario regolamentare, si propone di regolamentare il nudismo (invero si usa la parola naturismo, alla fine è comunque dello stare nudi, indi del nudismo, che si vuol parlare).

Ma… cosa significa regolamentare? Cosa si regolamenta? Cosa ha usualmente bisogno di una regolamentazione?

Avete mai visto una legge che regolamenta il modo di vestirsi? No, in Italia no, quantomeno non negli ultimi 65 anni. Perché? Perché non avrebbe senso, perché nessuno pensa minimamente giusto e utile imporre ad altri i propri gusti di abbigliamento.

Avete mai visto una legge che regolamenta il modo di mangiare? No!

E una che regolamenta le attività sportive praticabili? No!

Cosa viene al contrario regolamentato?

L’uso di quanto ha in sé stesso la potenzialità di creare danni materiali a cose o persone (ad esempio veicoli, armi, macchinari, ponteggi) oppure i rapporti contrattuali (ad esempio accordi commerciali, contratti sociali, matrimonio).

Orbene, il nudo in se stesso può arrecare danni materiali? No, palesemente, inequivocabilmente no. Eventualmente è la persona che, indipendentemente dall’essere o meno vestita, racchiude in se stessa tale potenzialità, infatti esiste già tutta una regolamentazione che gestisce il comportamento delle persone: l’insieme di codice civile e codice penale.

Allora, il nudo forse prevede un rapporto contrattuale con gli altri? No, palesemente, inequivocabilmente no. Al massimo può esserci una questione di convivenza con chi si sente infastidito dal nudo e qui esistono già le regole naturali di reciproco rispetto attraverso le quali addivenire a una reciprocamente soddisfacente soluzione della questione, tenendo conto che si tratta di un’equazione algebrica per cui l’equa soluzione è tutt’altro che a metà strada, bensì spostata più verso il nudista: se non può stare nudo si vede totalmente inibito nel suo diritto mentre la controparte se deve spostarsi o guardare altrove è solo parzialmente limitata nel suo diritto, per giunta potrebbe anche scoprire che il fastidio presto scompare, imparare qualcosa, evolversi e quindi averne un bel vantaggio morale e sociale.

Allora perché regolamentare il nudismo? Perché questa assillante proposta di regolamentazione?

Beh, visto che più o meno palesemente articoli e proposte di legge parlano spesso di rispetto dei diritti di coloro che non vogliono convivere con il nudo (perché si ignora la naturale esistenza del diritto opposto? Del diritto alla reciprocità? Perché al massimo si parla di desiderio del nudista?), di “fra adulti consenzienti” (e le famiglie con bambini dove finiscono?), di impedire fatti incresciosi (non c’è già una regolamentazione degli atti di inciviltà? Che rapporto esiste tra tali atti e l’essere nudi? È necessario essere nudi per attuare comportamenti scorretti?), di evitare situazioni di promiscuità (la scelta di questa parola già la dice lunga) parrebbe esserci dietro l’idea del nudo come atteggiamento socialmente non conforme. Come possono delle proposte di legge convincere chi le deve firmare se in esse è racchiusa l’idea di trasgressione, di non conformità, di liceità? Forse perché chi le deve firmare ragiona a sua volta in tal modo? Si può allora sperare in una legge che realmente tuteli i diritti dei nudisti? O si può più che altro presupporre in una legge che servirà solo ed esclusivamente a isolare, contenere il movimento nudista? È proprio così difficile educare i firmatari alla logica e alla ragione?

Vero è che in tali proposte, dopo un antefatto generale sul nudismo nel quale ci si preoccupa più che altro di produrre quanto sopra detto, ci si sofferma poi sull’incentivazione, a fini turistici (e dove finisce il fatto che il nudismo è più che altro o comunque anche una scelta di vita?), delle strutture dedicate al nudismo e queste prevedono sì dei rapporti contrattuali, ma… non esistono forse già tutte le leggi adeguate a gestire tali aspetti contrattuali? C’è forse differenza contrattuale, istituzionale o privata, tra una struttura nudista, una vestiti facoltativi e una vestiti obbligatori?

D’accordo, vista l’attuale estrema carenza di strutture italiane dove si possa stare senza vestiti e l’insensibilità alla questione dimostrata ad oggi da imprenditori e istituzioni, si vuole forzare la mano attraverso una legge che imponga ai comuni l’individuazione di aree da destinare alla fruizione nudista. Ma… può una legge risolvere la questione? Beh, magari se fatta bene anche sì (comunque gli esempi regionali ad oggi esistenti da un lato fanno vedere leggi stentate, dall’altro la possibilità per le istituzioni comunali di ignorarle o portare le cose alle calende greche), ma… quante aree potranno costruirsi? Saranno libere, indi a fruizione popolare, o a pagamento, trasformando il nudismo in una questione elitaria? E soprattutto, ce ne saranno a sufficienza per garantire a tutti la reale possibilità di raggiungerle almeno ad ogni fine settimana a costi popolari? E poi, importantissimo, cosa succederà per quei tanti che allo starsene sdraiati al sole preferiscono farsi delle belle camminate in campagna, collina o montagna? E a quelli che amano le lunghe nuotate in laghi e mari? A quelli che adorerebbero stare nudi mentre accudiscono il loro giardino o il loro orto? Insomma a tutti quelli che al nudismo stanziale preferiscono un nudismo libero e attivo? Ignorati? Totalmente ignorati? Dovranno solo adeguarsi e convertirsi alla stanzialità nei ghetti?

La ciliegina sulla torta: si legge spesso che una legge di regolamentazione del nudismo potrebbe portare all’Italia un considerevole flusso di turisti che le vacanze le vogliono fare nudi, ma… ne siamo sicuri? Ad oggi le poche risposte alle leggi regionali hanno portato alla definizione di sparute e microscopiche (poche centinaia di metri) aree, spesso lontane dalle strutture di soggiorno (quasi sempre tessili); può questa situazione risultare concorrenziale con le proposte estere? Cosa viene dato in Croazia, in Spagna, in Francia? Beh, li ci sono strutture nudiste anche piuttosto grandi, tutte con annessa plurichilometrica spiaggia o altra area (bosco, fiume, prati) in cui poter stare nudi tranquillamente. Che dire, salvo cambiamenti radicali nell’atteggiamento imprenditoriale e istituzionale italiano (teoricamente possibili, ma materialmente più vicini all’utopia) la vedo dura!

Non ci sono santi ne madonne, esiste una sola unica possibilità per dare giustizia a un atteggiamento sociale che è solo un modo di abbigliarsi e come tale è insensato regolamentare: l’esplicita dichiarazione legislativa che il nudo di per se stesso è atteggiamento conforme ovvero non è violazione degli articoli del codice penale relativi alla pubblica morale (cosa invero ormai più volte sancita dai giudici di ogni ordine e grado e quindi, sebbene entro certi limiti, già idealmente operativa) e agli atti osceni in luogo pubblico (invero da tempo ormai giuridicamente definito che non sussiste tale tipo di reato nello stare semplicemente nudi); meglio ancora, sullo stile della Spagna, la chiara dichiarazione legislativa che in assenza di esplicito divieto si può stare nudi ovunque. Ogni altra soluzione sarà sempre e comunque una iniqua e illogica limitazione ai diritti naturali dei cittadini italiani e dei turisti.

Mi si dice che non è possibile chiedere questo, perché? Come detto i giudici l’hanno già stabilito e entro certi limiti applicato e trasformato in convenzione giuridica attiva (così come prima era solo una convenzione giuridica che il nudista compieva un atto contrario alla morale), perchè non si può dare seguito legislativo ad una convenzione giuridica attiva? Mi si dice che la mentalità politica attuale non è ancora pronta a questo, perché? È proprio così difficile educare i politici alla logica e alla ragione? Mi si dice che bisogna pur iniziare da qualcosa, vero, ma altri mi insegnano che si ottiene sempre meno della metà di quello che si chiede, cosa succede se già si chiede il minimo? E poi, altri mi insegnano che in Italia se per fare una legge ci vogliono tot anni, per cambiarla ce ne vogliono cento volte di più! Per altro l’ultima proposta di legge così come a suo tempo pubblicizzata (vedi qui) era conforme a questo discorso, affermava che la nudità è lecita e stop per poi a parte affrontare il discorso di promozione turistica, ci si sta forse rimangiando la parola. Perché?

Vince la vittima


Nel nostro strampalato sistema di cultura e valori, vince chi più sa fare la vittima, chi lamenta ingiustizie e soprusi, chi si vuol riscattare, indennizzarsi d’un danno (val bene anche calcare la mano): di fronte a una vittima l’appoggio corale cresce spontaneo, il consenso è empatico.

Non è raro nelle nostre escursioni incontrare altre persone: noi nudi, esse vestite. Da persone educate, per paura di offendere ci siam premuniti chiedendo: «Vi disturba se siamo nudi?», «Vi offende vederci così come siamo?» L’escursionista incrociato stava ancora raccapezzando le idee, perplesso di fronte a una situazione inconsueta, ancora non l’ha valutata, non ha ancora deciso come prenderla e noi gli diamo l’imbeccata: che potrebbe sentirsi disturbato o offeso! Ma noi di sicuro non volevamo né creare imbarazzo, né offendere. Noi stessi gli abbiamo suggerito che potrebbe sentirsi una vittima, che una libertà che ci siam presa ha superato i confini. In quanto vittima è in una botte di ferro, e perciò potrebbe alzare la cresta, forte proprio dello spunto che noi gli abbiam dato. Per primi abbiam riconosciuto che potremmo avere una parte di torto e che contiamo sulla sua comprensione. Così finiremo per correr dei guai. Garantito. Disturbati ed offesi inveiranno contro di noi, e noi pagheremo. Non andremo in prigione, ma saremo egualmente un po’ meno liberi.

Se noi consideriamo coloro che incontriamo vittime potenziali del nostro star nudi, diamo noi stessi la conferma che è la percezione soggettiva di un possibile danno a creare il dolo, la colpa, il reato. Il sano principio neminem laedere (“non far male a nessuno”) dovrebbe valer per entrambi. E anche per noi stessi con noi.

La scena mi richiama una corrida, dove tutti ce l’hanno col toro, come avesse tutte le colpe, come se gli spettatori fossero vittime della sua cattiveria, del suo furore, del fatto che è nero! Con le picche si tagliano i muscoli del collo, così che lo tenga chinato; con le banderillas lo si rende quel tanto aggressivo che fa tanto spettacolo. È dimostrato che è minaccioso, che può fare del male («che bisogno abbiam più di testimoni?» Vangelo di Matteo 26, 65), «le vittime siamo noi! Crucifige!») … Chi sta dalla parte del toro non va alle corride.

Quando vigeva la censura sui film, bastava la denuncia di uno spettatore scandalizzato (e di un magistrato) per far ritirare la pellicola su tutto il territorio nazionale e bruciarla in un rogo pubblico (come è capitato per il film di Giulio Questi Nudi per vivere del 1963). Lo spettatore si è sentito leso nella sua sensibilità, e ha usato il destro fornito dalla legge per imporre il suo punto di vista – anche pretestuosamente, – anche contro gli altri 99 spettatori che non si sono scandalizzati. Ma perché delegare a quell’unico spettatore, al suo gusto, alle sue preferenze, alle sue fisime il diritto di scelta per gli altri 99? (come se questi non avessero una testa loro in grado di giudicare per sé). Se la legge mi dà una mano, non butto l’occasione per ergermi arbiter elegantiarum: è un piccolo potere, ma sempre un potere.

La possibilità di passare per vittime ha una grande attrattiva, è come sentirsi al sicuro dietro il burladero dalla furia del toro, e magari aizzarlo ancora di più. La vittoria è assicurata, si passa persino da eroi, da campioni di moralità e buon costume, si vive un inatteso momento di gloria e notorietà. Senza alcun merito proprio, senza alcun rischio, senza alcun danno. Il “buon senso” ha la meglio, l’ordine è ristabilito. E noi, veniamo ricacciati nei ghetti, additati a peste morale e sociale, mele marce da separare, malerbe da estirpare.

Spesso ci facciamo scrupolo per la presenza di bambini, sebbene sappiamo molto bene che sono meno “disturbati” e “offesi” rispetto agli adulti. Gli adulti che li vogliono “educare” colgono al volo l’occasione insperata per sostanziare e rincarare l’“offesa” ricevuta. Chi meglio dei bambini può assumere il ruolo di vittima indifesa? (Scoprendo poi magari, a cose concluse, che quegli stessi bambini sono stati vittime di un’offesa maggiore ad opera dei loro stessi genitori).

Nelle prossime uscite non mi scuserò più per come (non) sono vestito, non presterò io stesso la freccia con cui colpirmi, non farò più domande “cortesi” ed autolesive, non mendicherò l’accoglienza di altri, e da bravo nudista non mi metterò nei panni degli altri, visto che ho buttato anche i miei. Nei “momenti di contatto” mi darà forza il mio orgoglio, non mi sottovaluterò, non mi sentirò debole, vittima di atavico senso di inferiorità, non penserò di essere in una situazione precaria; sebbene nudo non sono così vulnerabile, non mi sentirò dalla parte del torto.

Se noi stessi ci creiamo le vittime, non lamentiamoci se poi saremo noi a pagare, a riparare torti presunti, a risarcire danni inventati. A limitarci una libertà che la legge ancor non ci ha tolto.

Ma noi siamo magnanimi!…

Considerazioni sulla proposta di legge sul naturismo


Ottimo articolo che approfondisce e motiva le osservazioni fatte da noi di Mondo Nudo.

Essere Nudo

Aula di Montecitorio

Desidero svolgere alcune considerazioni a proposito della recente proposta di legge, firmata dall’on. Luigi Lacquaniti e da altri 22 deputati, intitolata “Disposizioni per il riconoscimento della pratica del naturismo e lo sviluppo della capacità turistico-ricettiva in Italia“. Confermo il mio giudizio positivo su questa proposta ed esprimo un caloroso elogio per tale iniziativa, nella speranza che si traduca presto in legge.

Finalmente si riscontra un tono di rispetto e sincera attenzione nei confronti del naturismo e non – com’è accaduto con altre proposte passate e con certe leggi regionali – di sospetto e diffidenza. Lo si capisce, ad esempio, dall’art. 5, dov’è prevista la segnalazione delle aree destinate alla pratica del naturismo mediante semplici cartelli, ma “in nessun caso tali aree possono essere delimitate da reti, staccionate o altra forma di recinzione“. Dunque, divieto assoluto di creare “ghetti” riservati ai nudisti, nascosti da recinti più o…

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Disposizioni per il riconoscimento della pratica del naturismo e lo sviluppo della capacità turistico-ricettiva in Italia


IMG_1692In via diretta e inequivocabile risponde solo in parte alle esigenze di chi vuole viverlo a pieno il nudismo e non solo nei week-end o nelle ferie e sfiora appena le necessità degli escursionisti (per sua natura l’attività non può essere limitata in piccole aree delimitate, anche se alla fine si può intendere il tutto come individuazione di alcuni specifici sentieri apponendo appositi cartelli all’inizio e alla fine degli stessi, nonché ad ogni loro incrocio con altri sentieri per risolvere), comunque giustamente minimalista ed efficiente. Per giunta contiene affermazioni di rilevanza notevole per la corretta evoluzione della visione sociale del nudo. Finalmente una proposta pienamente moderna, adeguata e aperta alle future espansioni. Certo il desiderio di qualcosa di più è sempre presente, d’altro canto è sempre presente anche la coscienza che esiste un tempo per ogni cosa e una cosa per ogni tempo. Ottimo lavoro!!!

Voto:
9,5 per il turismo
7 per la scelta di vita nudista (8 per l’escursionismo, che potrebbe anche essere un 8,5 o un 9, dipende da come verranno in tal senso interpretati alcuni passaggi della proposta e da come si muoveranno le istituzioni e le associazioni in merito a tale attività, che, ricordiamolo, è la massima rappresentazione dello spirito naturista)

Il testo della proposta di legge nazionale: Disposizioni per il riconoscimento della pratica del naturismo e lo sviluppo della capacità turistico-ricettiva in Italia.

Segui l’iter della proposta sul sito della Camera

Il nudismo è illegale in Italia?


Ignudo mi son offerto

Ignudo mi son offerto

Dobbiamo partire da qui: ciò che una legge dello Stato vieta, espressamente o implicitamente, non può essere autorizzato da leggi regionali o delibere comunali.

Ora osserviamo che di spiagge nudiste nel tempo ne sono state autorizzate, poche ma ci sono: Capocotta, Lido di Dante, Nido dell’Aquila, Marina di Camerota.

Inoltre sono già tre le regioni che hanno emesso una legge a tutele del naturismo (che nella sua accezione corrente implicita in se la nudità, quindi il nudismo): Emilia Romagna, Abruzzo e Veneto.

Aggiungiamoci che diverse oramai sono le sentenze di assoluzione per i nudisti portati in tribunale se non addirittura le denunce archiviate dalla Procura ancor prima di arrivare in giudizio.

Uno più uno più uno uguale tre, ovvero: il nudismo, di per se stesso, non è illegale in Italia! Diversamente i comuni non avrebbero potuto concedere le autorizzazioni per le spiagge anzidette, le regioni non avrebbero potuto emanare le leggi a tutela del naturismo e i giudici non avrebbero potuto assolvere i nudisti denunciati.

Poi ovvio che se uno va in Piazza San Marco a Venezia e ci si mette nudo a prendere il sole, seppure a rigor di logica non abbia fatto nulla di diverso dal nudismo di spiaggia, difficilmente potrà evitarsi una denuncia e la successiva condanna: al di là della questione puramente logica, dobbiamo pur tenere presente tutta una serie di fattori che, per ora, necessariamente limitano la libertà d’azione del nudista. Va bene forzare un attimo le cose (senza pressione nulla cambia al mondo), ma non si deve esagerare.

Veneto e tutela del turismo naturista: è legge!


Spiaggia Nido dell'AquilaAnni addietro fu l’Emilia Romagna, lo scorso anno è arrivato l’Abruzzo, ora tocca al Veneto con l’approvazione di una legge regionale a tutela del turismo naturista. Come già fatto per quella abruzzese, noi di Mondo Nudo non ci potevamo esimere dal fare alcune osservazioni anche su questa e l’abbiamo fatto seriamente, appoggiandoci alla consulenza di un amico giurista, al quale abbiamo chiesto di revisionare il nostro scritto e apportargli gli opportuni aggiustamenti logico-giuridici.

Lungi dal voler mettere in discussione la passione e la buona volontà di quanti si siano prodigati per elaborare, proporre e sostenere la legge in questione, il nostro intento è solo quello di esaminare oggettivamente e obiettivamente questa legge. Coscienti del fatto che essendo ormai stata approvata, quindi non più discutibile e modificabile, lo facciamo al solo fine di dare i necessari suggerimenti a coloro che vorranno seguire l’esempio e formulare proposte legislative ad altre regioni: come sempre andrebbe fatto alla fine di un qualsiasi lavoro, piuttosto che crogiolarsi nei risultati ottenuti, qualsiasi essi siano, è importante effettuarne un’analisi per comprendere ed evidenziare le potenzialità, purtroppo qui già palesemente assai limitate (leggi “Il Garda vuole perdere una grande opportunità di sviluppo? Pare proprio di si!”), e i pericoli, purtroppo qui fondati e rilevanti, al fine d’imparare dall’esperienza, vuoi per evitare di ripetere gli stessi errori, vuoi per apportare benefici ai lavori altrui, ovvero prestare valido contributo alla formulazione di ulteriori proposte.

Evidenti sono gli esempi di leggi nate per tutelare il nudismo e che nel giro di poco si sono rivelate essere un’arma di distruzione in mano a chi di nudismo non ne vuole sentir parlare, vedasi quanto successo al Lido di Dante, ma soprattutto recentissimamente in Portogallo: qui la legge prevede una distanza minima tra le strutture nudiste e quelle tessili, potrebbe sembrare una cosa logica, invece… invece, non essendo precisato che le strutture tessili devono essere preesistenti alla nascita di quelle nudiste,  si strumentalizza la legge aprendo nuove strutture tessili col preciso fine di far chiudere quelle nudiste.

Passione e buona volontà sono sempre da plaudire e non ci siamo esentati dal farlo rilanciando i vari articoli sull’approvazione della legge veneta che sono apparsi su Facebook, però passione e buona volontà da sole non bastano a fare di una legge una buona legge, risulta indispensabile che siano accompagnate da prudenza (nel senso di stare attenti a non promuovere passaggi boomerang), molta lungimiranza (per vedere come potrebbero nel futuro essere strumentalizzate le cose da chi vuole contrastare l’espansione del nudismo), un buon pizzico di malizia (per lo stesso precedente motivo), sufficiente cattiveria (per non farsi mettere i piedi in testa), adeguate conoscenze giuridiche (per saper distinguere le convenzioni sociali e giuridiche dalle disposizioni di legge e per non creare appigli legali a chi, contrario al nudismo, volesse poi ribaltare a sua favore le cose), forza e abilità contrattuale (per gestire adeguatamente i tentativi di ridimensionare la proposta in fase di presentazione), assenza di condizionamenti (per non farsi guidare dalle paure e dagli interessi vari).

In questa legge veneta quello che balza subito all’occhio è che materialmente non promuove nulla di diverso da quanto già fosse prima della sua promulgazione, caso mai inserisce vincoli che prima non esistevano, rendendo di fatto le cose più limitanti, come si evince dall’analisi degli articoli di legge.

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Art. 1 – Finalità.
1. La Regione del Veneto, nell’ambito delle proprie competenze, ai sensi dell’articolo 117, quarto comma della Costituzione, promuove le condizioni necessarie a garantire la possibilità di praticare il turismo naturista, nel rispetto delle persone, della natura e dell’ambiente circostante.

Ok, nulla da obiettare se non il fatto che dagli articoli a seguire si capisce che il concetto di rispetto viene visto a senso unico: i nudisti devono rispettare chi non è nudista, il contrario no!

Art. 2 – Delimitazione e segnalazione delle aree destinate al turismo naturista.
1. Il turismo naturista è consentito liberamente, purché in aree, spazi e infrastrutture, appositamente destinati, delimitati e segnalati.

Formulazione particolarmente infelice, sarebbe stato più corretto scrivere “il turismo naturista viene promosso dalla Regione esclusivamente in aree etc.”. Appare comunque evidente che in tal senso l’interprete, quindi anche il giudice, dovrà intendere questo passaggio, pena l’incostituzionalità della presente legge.

2. Tutte le aree pubbliche o private destinate al turismo naturista, al fine di evitare ogni promiscuità di spazi con chi non lo pratica, devono essere riconoscibili all’esterno e adeguatamente segnalate con appositi cartelli o con altri efficaci mezzi di segnalazione.
3. Nel caso in cui l’area dedicata al turismo naturista non sia situata in luoghi idoneamente appartati o non disponga di una naturale barriera visiva, deve essere collocata un’ulteriore segnalazione e delimitazione che ne attesti la presenza, a idonea distanza e comunque a non meno di 50 metri dall’inizio della stessa.

Eccoci, perché mai spazi delimitati per il nudismo? Le statistiche sono ormai chiare: coloro che non tollerano la presenza di nudisti sono una netta minoranza (anche rispetto ai nudisti stessi), logica allora vorrebbe che fossero costoro a venire esiliati in spazi delimitati e segnalati. Evidente che chi ha promosso questa legge, in contraddizione con quanto evidenziato da vari recentissimi sondaggi, ritiene impossibile la convivenza tra nudisti e non nudisti. Evidente che chi ha supportato questa legge non ha una chiara visione di quanto avvenga sulla spiagge nudiste, dove il passaggio dei non nudisti è continuo e privo di problemi, indicando che la promiscuità è solo un falso problema. Evidente che si è operato in ragione degli interessi e delle opinioni di alcuni anziché, come dovrebbe essere per un consiglio regionale, in ragione degli interessi e delle opinioni della comunità intera.

Art. 3 – Aree pubbliche destinate al turismo naturista.
1. I comuni e gli altri enti pubblici locali secondo e nei limiti delle rispettive competenze, possono destinare spiagge marine, lacustri o fluviali, boschi, parchi ed altri ambienti naturali di proprietà demaniale o di enti pubblici locali, alla pratica del turismo naturista.

“Possono” implica il “possono anche non farlo”, indi per cui le cose stanno esattamente come erano prima della promulgazione di tale legge, quando qualsiasi comune poteva comunque riconoscere e autorizzare aree pubbliche per la fruizione nudista, come testimoniato dall’esistenza in Italia di spiagge nudiste da tempo ufficialmente riconosciute e autorizzate con delibera comunale: Capocotta, Lido di Dante, Nido dell’Aquila, Marina di Camerota.

2. I comuni contermini individuano le aree per la pratica del turismo naturista possibilmente in aree tra loro confinanti.

E di grazia, qual’è il senso e lo scopo di questo passaggio? Era proprio necessario?

3. La gestione di aree pubbliche destinate al turismo naturista può essere concessa a privati, ad associazioni o ad organizzazioni che ne garantiscano il buon funzionamento e la corretta fruizione, in conformità alla vigente normativa in materia di concessioni.

Qui il possono diventa ambiguo, non è infatti chiaro se la presenza di una gestione debba essere ritenuta caratteristica fondante per la concessione, o se possano sussistere aree nudiste non gestite, ovvero libere. Stando alla logica e alla corretta sintassi italiana si dovrebbe ritenere valida la seconda ipotesi, ma l’esperienza insegna che in ambito giuridico e politico spesso ci si concedono ampie licenze logiche, sintattiche, lessicali e grammaticali. Meglio sarebbe stato scrivere questo passaggio in modo diverso, ad esempio: “Le aree pubbliche destinate al turismo naturista possono anche essere concesse in gestione a privati eccetera”.

Art. 4 – Aree private destinate al turismo naturista.
1. Per l’esercizio del turismo naturista in aree private quali campeggi, alberghi, piscine, o altro, si osservano le disposizioni della presente legge e quelle in materia urbanistica e di turismo.

Boh, che ci azzeccano le leggi urbanistiche e turistiche con la pratica del nudismo all’interno di una struttura privata? Ma soprattutto cosa c’entra la presente legge? Da quando una struttura privata al suo interno non può gestirsi in totale autonomia? Una piscina che volesse concedere spazio al nudismo nell’ambito del normale orario di apertura al pubblico (poco conta se per ora ancora non sia successo, una legge vale per “sempre” quindi non può basarsi sul “ora” ma deve guardare anche al “forse poi”) così non può farlo se non istituendo apposite barriere di separazione. E una sauna? Sappiamo benissimo che c’è un solo modo corretto di fare la sauna ed è nudi, ma così non può esistere una sauna corretta. Qui c’è una forte e anticostituzionale ingerenza negli affari privati.

Art. 5 – Controlli sulle aree destinate al turismo naturista.
1. I comuni e gli altri enti pubblici secondo le rispettive competenze, esercitano l’attività di controllo sul buon funzionamento e corretta fruizione delle aree destinate al turismo naturista.

Cosa si vuole intendere con buon funzionamento e corretta fruizione? Perché un’area destinata al nudismo dovrebbe essere assoggettata a controlli diversi da quelli già previsti per una qualsiasi altra area? Ok, con uno sforzo possiamo arrivare a comprendere il senso del passaggio, ma era proprio necessario metterci quel “buon funzionamento e corretta fruizione”? Non bastava definire che il controllo su tali aree è di competenza dei comuni così come avviene per qualsiasi altra area pubblica?

Art. 6 – Sanzioni.
1. Il comune applica la sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 2.000,00 a carico del gestore dell’area destinata al turismo naturista ed ordina la sospensione dell’attività nell’area sanzionata per un periodo da dieci a novanta giorni qualora l’area risulti priva di uno o più dei requisiti definiti dal provvedimento di Giunta regionale di cui all’articolo 7.
2. Il comune ordina la immediata cessazione dell’attività dell’area destinata al turismo naturista nei seguenti casi:
a) mancato pagamento della sanzione pecuniaria di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni;
b) mancato adeguamento dell’area ai requisiti di cui al comma 1 nel termine stabilito dal comune;
c) gestione dell’area svolta nel periodo di sospensione di cui al comma 1.

Boh, era proprio necessario prevedere delle sanzioni specifiche per le aree nudiste? Non bastava quanto previsto dagli ordinamenti già esistenti?

Art. 7 – Criteri per il rilascio delle concessioni e per l’individuazione delle aree destinate al turismo naturista.
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, individua:
a) i criteri per il rilascio delle concessioni, in conformità alla disciplina delle concessioni demaniali, prevedendo in particolare che le aree destinate al turismo naturista:

Non contenta di dettare una disciplina già assurdamente dettagliata, la legge contiene un incredibile rinvio ad un successivo provvedimento elaborato dalla Giunta regionale, alla quale è demandato il compito di regolare in maniera ancor più minuziosa tutta una serie di aspetti relativi alle aree destinate al turismo naturista (neanche fossero discariche di rifiuti pericolosi!). Sembra proprio di assistere alla peggiore prassi italica di complicare all’ennesima potenza una regolamentazione, con lo scopo neanche tanto velato di rendere di fatto impossibile il rispetto di tutte le regole che vengono dettate.

1) siano localizzate in modo da non causare, di norma, interruzioni alla continuità delle aree fruibili dal turismo non naturista, qualora, per la conformazione naturale dei luoghi, non siano separate e appartate rispetto a quelle del turismo non naturista;

Oops, chi ben conosce la realtà delle coste italiane (fortemente antropizzate e ampiamente privatizzate), sa benissimo che tale condizione non può essere rispettata

2) abbiano accesso alla risorsa naturale marina, lacustre o fluviale, di interesse turistico;

Questo passaggio sembra scritto per dare valore all’area nudista, invero, come tutti sanno, ai nudisti spesso interessano di più le aree poco affollate, alias di limitato o nullo interesse turistico, aree, queste, che per il presente passaggio risultano non concedibili alla fruizione nudista. Bon, riversiamoci sulle aree turistiche allora, eh già, ma queste sono già ampiamente sfruttate, impossibile non spezzare la continuità dei presidi preesistenti quindi, per il passaggio di cui sopra, nulla da fare, non si possono concedere. E allora, quali sono le aree identificabili per una fruizione nudista? A questo punto nessuna o quasi nessuna!

3) siano concesse con preferenza, a parità di condizioni, alle associazioni o organizzazioni affiliate ad una delle federazioni o confederazioni naturiste nazionali o internazionali;

Ehm, quel parità di condizioni che vuol dire? Che se sulla stessa area c’è un interesse privato l’associazione deve poter offrire lo stesso affitto? Sappiamo benissimo su cosa le associazioni basano il loro sostentamento (il tesseramento), non potranno mai competere con i privati, conseguenza? Il nudismo come pratica a pagamento, in contraddizione con gli stessi principi che stanno alla base del naturismo.

Poi perché legare la concessione alla condizione federativa o confederativa? Perché escludere da tale possibilità i tanti gruppi spontanei (anche piuttosto grossi, come la comunità de iNudisti che conta di oltre quarantamila iscritti, a fronte dei cinquemila dichiarati dalla federazione naturista italiana) e le associazioni indipendenti (ad oggi poche ma che in futuro potrebbero diventare più numerose e, come già detto, le leggi non devono basarsi sul presente ma prendere in considerazione anche il futuro)?

b) i criteri urbanistici per la destinazione, estensione, delimitazione, segnalazione e localizzazione delle aree naturiste anche nel rispetto dell’interesse alla tutela del paesaggio, e in particolare le caratteristiche tecniche delle recinzioni di tali aree in modo da garantire i terzi non naturisti rispetto alla visibilità dall’esterno dei luoghi di pratica naturista.

Si ritorna alla barriera visiva, ok si potrebbe decidere che non serve, ma si potrebbe anche maliziosamente decidere che deve avere caratteristiche non conformi alla tutela del paesaggio e.. bingo, a quel punto impossibile dare concessioni per aree nudiste, invalidando l’intero impianto legislativo.

Pisenze

Data l’analisi viene da chiedersi a che pro promuovere una legge che, tralasciandone i potenziali aspetti limitanti, materialmente non apporta nulla di nuovo? Sono forse vere le illazioni che vorrebbero la legge fatta su misura per facilitare l’approvazione e l’apertura di un solo specifico campeggio nudista, in area già identificata e conforme alle disposizioni di questa legge, in un comune già intenzionato a dare tale approvazione, senza per questo creare precedenti fastidiosi e obblighi agli altri comuni del veronese? Tant’è che, forti del “possono”, tutti i sindaci della sponda veronese del Garda si sono già dichiarati non interessati o addirittura contrari all’apertura sul loro territorio di aree nudiste, gli altri per ora tacciono, ma, se tanto dice tanto, il timore che siano sulla stessa linea di pensiero è molto più che un semplice timore: una quasi certezza. Se poi prendiamo in considerazione l’insieme della legge, quindi anche i suoi  aspetti limitanti, sorge il sospetto che qualcuno abbia preso la palla al balzo per ottenere uno strumento che, fingendo di voler tutelare la diffusione del nudismo, invero realizzasse il suo contenimento: è infatti evidente che ora, in Veneto, ogni forma di nudismo libero, ovvero di nudismo praticato in aree non espressamente autorizzate, è di fatto osteggiata proprio dalla stessa legge che avrebbe potuto e dovuto esserne la promotrice. Certo una legge regionale non può vietare la pratica del naturismo, può però rappresentare un elemento per orientare l’interpretazione dei giudici circa i confini della “pubblica decenza”: se, come appare per questa veneta, la legge è scritta male e con un tono sospettoso nei confronti del nudismo, potrebbe essere più difficile dimostrare al giudice che lo stare nudi è un atteggiamento oggi socialmente accettato.

Qualcuno ha affermato che ad oggi non era possibile ottenere di più. Beh, evidente che si ottiene quello che si chiede e se si chiede poco si ottiene poco: lo dimostra la legge abruzzese dove di più è stato chiesto e di più è stato ottenuto. Già, osserva la stessa persona, ma qui siamo in Veneto, regione notoriamente bacchettona. Boh, lascio ai veneti eventuali contestazioni, io mi limito a notare che il Veneto è una delle regioni con il più alto numero di nudisti e che fino a qualche anno fa (prima delle varie ordinanze di divieto al nudismo) era la regione d’Italia con il maggior numero di aree dove il nudismo veniva tollerato.

“Volete tutto e subito” si rincara. Mah, come detto in apertura di articolo, è invero prassi buona e opportuna quella di mettere in discussione tutto quello che si fa, ivi comprese le decisioni che si prendono, i risultati che si ottengono, gli obiettivi che si perseguono. Valutare e discutere le cose non è volere tutto e subito, al contrario è voglia d’imparare al fine di evitare la reiterazione degli errori, visto che di errori sempre se ne commettono, e anche ammesso che di errori non ce ne siano stati è l’unico modo per potersi migliorare, dato che le cose sono sempre perfettibili.

Qualcun altro afferma “dovete vedere le strutture chiuse e recintate non come un ghetto ma come un’opportunità, l’opportunità di praticare nudismo in serenità e tranquillità, ovvero in sicurezza”. Si certo, è verissimo, nessuno nega che le strutture chiuse abbiano i loro vantaggi e nessuno pretende che non ne vengano costruite, è solo che intanto non appaiono esserci molti imprenditori interessati ad aprire tali strutture e poi appare evidente che senza strutture e spiagge pubbliche a libero accesso questa opportunità risulta disponibile solo a coloro che si possono permettere centinaia di chilometri ad ogni fine settimana, che hanno i soldi per pagarsi questi numerosi accessi alle strutture chiuse, che abbiano la voglia di sopportare le lunghe code stradali: nudismo solo a pagamento, ma che bella opportunità!

Forse se, come fatto per la proposta siciliana (apparentemente svanita nei meandri della burocrazia) e per quella abruzzese (giunta invece a positivo compimento), si fosse aperto un costruttivo dibattito pubblico preliminare, invece di tenerlo ristretto a pochi compagni di “partito”, la proposta di legge si sarebbe potuta formulare in modo più consono alle esigenze della comunità nudista, pervenendo ad una legge probabilmente migliore ma soprattutto condivisa e realmente rappresentativa delle esigenze della comunità nudista veneta e italiana.

Sintetizzando: voto….

  • dal punto di vista del turismo diamo un tre (3): in un mondo ideale potrebbe essere anche un sei, ma in un mondo ideale non ci sarebbe nemmeno bisogno di una legge per garantire al nudismo la sua lecita libertà d’espressione; nel mondo reale potenzialmente arriviamo a un quattro, ma materialmente, viste le posizioni espresse da diversi sindaci, si palesa che non si vada oltre il due, escludendo ciò che è solo ipotesi virtuale e non dato materiale, fatta la media viene il tre;
  • dal punto di vista dello stile di vita nudista non si può che dare zero (0): non esiste un singolo passaggio di questa legge che prenda in considerazione anche solo lontanamente le esigenze di chi ha scelto di vivere nudo.

Piccola considerazione finale: troppo spesso anche gli stessi, quantomeno alcuni, rappresentanti ufficiali del nudismo italiano (e non solo italiano) sembrano dimenticarsi che il nudismo non è (solo) starsene nudi in spiaggia o in altro luogo qualche ora del giorno e qualche giorno dell’anno, al contrario, il nudismo è (anche) una scelta di vita e il nudista desidera, anzi, avendo recuperato la sensibilità epidermica dell’infante che si era addormentata a seguito del costante stare vestiti, ha l’esigenza fisica e psicologica di restare nudo il più possibile, in casa come fuori casa, in vacanza come nella vita quotidiana, nel tempo libero come al lavoro.

Paura e libertà: vivere e morire a 15 anni


Un ragazzo di quindici anni si è impiccato… Una notizia tristissima che lascia sempre perplessi e con molto amaro in bocca.

Noi tutti, la società nel suo complesso si sente in colpa se invece di accogliere un ragazzo esuberante, vivace, pieno di energia, di allegria e di voglia di vivere è la causa di una resa incondizionata e senza appello.

Il male è irrisarcibile, definitivo, irrevocabile. Incomprensibile.

Christian Adamek non si è ucciso perché era depresso, per un brutto voto, per difficoltà in famiglia, per una delusione d’amore, per il bullismo dei compagni… Si è ucciso per un motivo banale, per uno scherzo, per una delle tante contraddizioni delle nostre società “avanzate” e “civili”; contraddizioni che prima o poi scoppiano come un bubbone. Una di queste contraddizioni è che il fatto è avvenuto in un Paese (gli Stati Uniti) dove si magnificano corpo e salute e si sottomettono mente e carattere; dove è diffusa una pornografia violenta ed estrema e Facebook fa la madonnina infilzata. E che dire – sempre per rimanere in ambito anglosassone – delle partite neozelandesi di rugby con giocatori che indossano la sola maglietta che avevano quando son nati e il canguro dello zoo con i genitali pixellati? E del tira-e-molla fra la polizia inglese e Steve Gough?

Per una scommessa e un video su YouTube Christian Adamek ha attraversato nudo il campo da gioco della scuola durante la pausa di una partita: cinque secondi di libertà, rubata e sacrosanta, che si esaurisce in una risata, in uno sberleffo anticonformista e trasgressivo, senza malanimo, senza cattiveria. Contro norme fin troppo sicure di essere sempre nel giusto.

Casi di streakers ormai non fanno più notizia, al punto che non vedo troppo lontano il giorno in cui per protesta, per gioco, per goliardia, vedremo il pubblico di uno stadio intero invadere il campo da gioco in veste da streakers.

Christian Adamek non si è ucciso per la vergogna di esser stato visto nudo, di essere semplicemente e spontaneamente un ragazzo che ama giocare e scherzare. Si è ucciso perché per questo suo gesto è stato estratto il cartellino rosso dell’espulsione e l’ipoteca a vita di essere iscritto (per eccesso di zelo dei dirigenti scolastici) nel registro dei “sex offenders”. Un pugno in pancia di una violenza che letteralmente gli ha tolto il respiro. Si è ucciso sopraffatto dalla paura, perché non aveva più futuro, qualcuno gli aveva cancellato questo diritto. C’è qualcosa di immensamente sproporzionato e di assolutamente inadeguato: leggi, regolamenti, provvedimenti, punizioni esemplari che schiacciano all’improvviso un ragazzo come un macigno, come fosse uno scarafaggio. Non è corretto usare la Legge come deterrente terroristico, non è civile, non è educativo. Una presunta offesa al pudore pagata con la vita! A 15 anni! Non è forse troppo?

Non sarà facile per nessuno lavarsi la coscienza col dire che in definitiva è stata una scelta del ragazzo, che si è giudicato da sé, che nessuno ha colpa se aveva un senso morale un tantino esagerato, che gli adolescenti – si sa – sono ancora fragili, si devono fare le ossa; se non sanno gestirsi è ora che imparino, non bisogna confonder la tolleranza col lassismo; una scuola dovrà pur insegnare qualcosa, i veri valori, mettere e far rispettare i famosi paletti, altrimenti è il caos, e si abdica al mandato che la società, i genitori le hanno affidato…. Ma in fin dei conti, ufficialmente, nessun provvedimento era stato ancor preso. Diciamo che il ragazzo ha amplificato le proprie stesse paure…

Walt Disney, sprovvedutamente (?), nella sua Fantasia ha fatto intendere che il fuoco della passione, il fuoco che abbiamo nel sesso siano uguali al fuoco dell’inferno e che questo fuoco provenga dal sesso di Satana. Il messaggio è più che chiaro: non scherzare col fuoco! Col male non si scherza, non si viene a patti: tolleranza zero! Dovere della scuola (e della società) è isolare i violenti, chi dà il malesempio, le mele marce. Per il buon nome della scuola, degli insegnanti e per rispetto degli alunni stessi e delle loro famiglie. [Per motivi di copyright non è possibile riprodurre l’immagine, vi rimando a questo link (nella pagina cercate il nome del diavolo, Chernabog – dal nome del Demone del Buio del folklore protoslavo, Černobog]

 Forse ha ragione Durkheim che circa un secolo fa diceva: «il pensiero scientifico non è altro che una forma perfezionata di pensiero religioso» (Les formes élémentaires de la vie religieuse, 1912, p. 613); alla luce di questo caso potremmo parafrasare la frase dicendo che «il concetto di stato/società non è altro che una versione laicizzata del concetto di religione/chiesa». Sembra infatti che la società, con le sue leggi, costumi e imposizioni usi i medesimi metodi, gli stessi zuccherini e ostracismi, faccia perno su fondamenti assiomatici come fossero dogmi. La società ci fa liberi, ci salva, ci emancipa… ci protegge. Fuori ci sono i banditi, gli eslege, gli apolidi, i tentennini, i terroristi.

Com’è possibile dire che Christian non accettasse le regole, se ha dimostrato col proprio suicidio che l’appartenenza alla società e alla scuola per lui erano importanti quanto la vita. Fare lo streaker non è stato un gesto di sfida, di ribellione, di disprezzo o dileggio dell’ordine costituito. Nulla di tutto questo. L’ha fatto per il suo gruppo ristretto, una ragazzata, una scommessa, e vincendola si è assicurato il consenso e la solidarietà del suo gruppo, una prova di coraggio, di auto-affermazione, di lealtà. Non supponeva minimamente che la promozione da un lato potesse equivalere a una bocciatura dall’altra: è così dunque che adulti e ragazzi si conoscono? A questo si riduce, nei fatti, il tanto strombazzato “dialogo”, il paternalistico “ascolto”?

La sproporzione è anche nel considerare “sex offender” un ragazzo di 15 anni. La cronaca non manca di darci notizia di episodi certamente esecrabili e deplorevoli. Ma mi volete spiegare che cosa aveva la corsa di Christian di “sessualmente offensivo” e per chi? Chiediamoci pure se i cinque secondi su YouTube fu vera gloria. Mi chiedo anche: fu vero oltraggio? Una cosa è certa: è la legge che crea il crimine e il criminale… o li copre. Facciamo e disfiamo, ma poi i nodi prima o poi vengono al pettine ed a pagare, come sempre e per primi, son solo degli innocenti.

Randonneur prosciolto


Notizia di oggi pomeriggio: l’escursionista francese N.N. è stato prosciolto con formula piena dall’accusa di esibizionismo: né una piccola multa, né la condizionale, né l’iscrizione al casellario. La Corte ha intravisto come fatto dirimente la non-intenzionalità, comprovata dal tentativo di sottrarsi alla vista: senza intenzionalità non esiste esibizione.

Gli amici nudo-naturisti francesi tirano un sospiro di sollievo. Ma soprattutto l’interessato. Se fosse stato ritenuto colpevole, sarebbe stato iscritto in una lista di molestatori sessuali e sospeso o licenziato.

Alcuni sono soddisfatti a metà: da una parte dicono che non è cambiato nulla nella legge, e inoltre non è stata accettata l’istanza di incostituzionalità dell’articolo (l’avvocato difensore aveva sostenuto una mancanza di definizione circostanziata e inequivocabile del reato di “esibizionismo”): permane dunque imprecisa la nozione giuridica di “esibizione sessuale”… a discrezione degli agenti di polizia, suggeriscono altri.

Non sono contenti perché ritengono che di fronte al pubblico ci si debba rivestire e ciò non è “naturismo in libertà” (almeno in un ambiente naturale, lontano dai centri urbani o frequentati): i pantaloncini sempre a portata di mano.

Altri si accontentano di commentare: «Cela ne fait pas loi mais c’est un petit caillou de jurisprudence». («La sentenza non fa legge, e tuttavia è un sassolino di giurisprudenza»).

Leggi le premesse e il perché…

Abruzzo, è legge: “Valorizzazione del turismo naturista”


3go1E’ stata approvata, in tempo veramente strettissimi, la legge regionale abruzzese sul turismo naturista (leggila).

E’ presto per fare delle considerazioni precise e definitive, bisognerà vedere lo sviluppo della sua applicazione reale, per ora si possono solo fare supposizioni e valutazioni sulla carta che, noi di Mondo Nudo, tutto sommato riteniamo comunque poco utili se non del tutto inutili. Ci limitiamo ad osservare che questa legge riguarda solo ed espressamente il turismo, mentre poco mette in campo per il vero nudismo e il vero naturismo.

C’è, infatti, da osservare una cosa che pare essere finita nel dimenticatoio o quantomeno prevaricata da altri interessi o altre mire: nudismo e naturismo non sono lo stare nudi per alcuni giorni all’anno, non sono il nuotare o l’andare in sauna nudi, non sono l’essere nudi all’interno di più o meno numerose aree specificatamente destinate; nudismo e naturismo sono scelte di vita e come tali comportano l’esigenza di stare nudi sempre e ovunque, quantomeno il più possibile!

Se possiamo intendere questa legge come un passaggio intermedio allora, fatte salve le premesse fatte in apertura di questo articolo (applicazione pratica della stessa), la possiamo valutare come un buon risultato. Se dobbiamo vederla come un punto di arrivo, beh allora le cose sono assai diverse, ma siamo convinti che pochi siano coloro che la vogliano vedere come un punto di arrivo.

Sintetizzando: voto….

  • dal punto di vista del turismo diamo un otto (8),
  • dal punto di vista dello stile di vita nudista vogliamo essere ottimisti, dare fiducia alle istituzioni e stare larghi di maniche, diamo un sei (6), ma tutto dipenderà da quello che succederà nei prossimi tre o quattro mesi!

Complimenti e …. Auguri ANAB!

Proposta di Legge in Regione Sicilia


È cronaca recentissima l’avanzamento in Regione Sicilia di una proposta di legge regionale in merito allo sviluppo del nudismo, che nella stessa viene definito naturismo. Personalmente ero al corrente della cosa già da diverso tempo: ero stato contattato per offrire suggerimenti in merito, suggerimenti prontamente dati ma che ho poi visto totalmente ignorati.

Sebbene debba confessare che l’avermi ignorato un poco mi abbia dato fastidio, non è di certo mia abitudine farmi condizionare da tali quisquilie e non ho bocciato la proposta in ragione di questo, ma perché, oltre che limitarsi a ribadire cose che di fatto già sono fattibili, conteneva aspetti potenzialmente pericolosi per la pratica nudista.

D’altra parte prima di esprimere il nostro parere, noi de iNudisti ci siamo confrontati, trovandoci in comune accordo su tutte le osservazioni poi fatte attraverso il forum. Abbiamo scelto la strada del forum innanzitutto perché su di esso qualcuno a noi estraneo aveva aperto la relativa discussione,  poi perché sappiamo bene che i proponenti ci seguono sul nostro forum, infine perché non ci sembrava ne opportuno ne conveniente farlo sul sito della Regione Sicilia: fosse stato il sito di un’associazione naturista o di una comunità nudista, ma proprio quello della Regione no, poco elegante e materialmente pericoloso aprire spontaneamente delle teste di ponte a favore di chi vuole darci addosso. Aggiungo che avevo già pronta anche una comunicazione da inviare direttamente ai responsabili dell’UNS (l’associazione naturista locale che sta portando avanti la proposta), ma prima che potessi inoltrargliela sono stati loro stessi a contattarci per chiedere la nostra collaborazione alla revisione della proposta, quindi ho lasciato perdere.

Trattandosi di una iniziativa lodevole e importante, per la prima volta qualcuno va oltre il livello comunale e vuole farlo in modo disinteressato e veramente utile alla causa nudista, ho pensato di svilupparci sopra un articolo al fine di darle la massima visibilità: sia la e-zine de iNudisti che il mio blog “Mondo Nudo”, sul quale l’articolo verrà ripetuto, sono letti da tutto il mondo, in più gli articoli del mio blog vengono automaticamente rilanciati sul sito della Federazione Naturista Portoghese e spesso condivisi da diversi altri siti nudisti e naturisti personali e associativi, italiani e stranieri.

Noi, lo staff editoriale de iNudisti e di “Mondo Nudo”, siamo abituati ad essere soprattutto propositivi e costruttivi, così nel contesto di questo articolo, non ci limitiamo a presentare l’iniziativa, non ci limitiamo a ripetere le nostre osservazioni, ma presentiamo, senza la pretesa d’essere perfetti ed esaustivi (tutto è perfettibile), una nostra revisione della proposta, nata dalla comune condivisone delle osservazioni e delle rettifiche.

Partiamo dalla proposta originale, senza la quale non si potrebbero comprendere le nostre osservazioni.


RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

Onorevoli colleghi,

l’Italia è l’unico stato dell’Europa a non possedere una legge che riconosca e tuteli il naturismo. Nel 1974, durante il 14° Congresso Naturista Mondiale, il naturismo viene definito come un modo di vivere in armonia con la natura, caratterizzato dalla pratica della nudità in comune, allo scopo di favorire il rispetto di se stessi, degli altri e dell’ambiente. Il naturismo è un modo sano, naturale, educativo e familiare di vivere la propria libertà con rispetto verso altri modus vivendi e non ha nulla a che vedere con comportamenti legati alla sessualità o al voyeurismo ma anzi se ne distanzia. Esso è un movimento che si propone di promuovere un contatto diretto con la natura privo di artificiosità e convenzioni sociali, partendo dal rispetto verso le persone, per arrivare al rispetto degli animali e dell’ambiente attraverso uno stile di vita che vede la nudità come logica conseguenza del proprio modo di essere interiore. Un naturista ha una vita sana, si alimenta con prodotti naturali, pratica attività sportiva all’aria aperta e il suo stare nudo ha una componente sociale, che infatti realizza sia in spazi privati sia in spazi pubblici.

Tale legge nasce dall’esigenza di tutelare e regolamentare tale pratica in virtù del fatto che non vi è alcuna norma in merito. In Europa le strutture estive per i naturisti, villaggi e campeggi, sono concentrate in Francia, Spagna e Croazia. In questi tre stati il naturismo contribuisce in maniera significativa all’incremento del PIL. L’Italia presenta soltanto otto strutture naturiste di media-piccola recettività e solo una si affaccia sul mare, nonostante l’Italia presenti un clima favorevole per la diffusione del naturismo e in particolare la Sicilia dove le temperature elevate permettono di vivere le spiagge per lunghi periodi durante l’anno. Le statistiche italiane affermano che i naturisti in Italia sono cinquecento mila, i quali si trovano costretti a scegliere strutture naturiste estere per le loro vacanze. In termini economici ciò significa che milioni di euro ogni anno vengono spesi fuori dall’Italia. Alla luce di quanto detto la Sicilia, visto il clima più favorevole rispetto agli stati di cui sopra, potrebbe diventare polo attrattivo turistico naturista di tutta l’Europa. La creazione di strutture idonee al naturismo, oltre a rappresentare un superamento dei pregiudizi che ha sempre accompagnato questo tema, può rappresentare un potenziale sviluppo economico per la Sicilia, regione da sempre a vocazione turistica.

—O—

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

Finalità e principi generali

1. La Regione siciliana, entro i limiti posti dallo Statuto e nel rispetto dei principi generali della Costituzione della Repubblica, riconosce e promuove nel proprio territorio le condizioni necessarie per garantire la possibilità di praticare il turismo naturista, riconoscendolo come stile di vita sano, naturale, educativo e familiare con grandi potenzialità di sviluppo economico.

Art. 2.

Competenze della Regione

1. La Regione, per perseguire le finalità di cui all’articolo 1, favorisce l’individuazione delle aree da destinare alla pratica del naturismo e la realizzazione d’infrastrutture pubbliche e private destinate al medesimo scopo, anche con la concessione di contributi attraverso le vigenti leggi d’incentivazione del settore turistico e in ottemperanza alla legge regionale n. 10 del 15 settembre 2005.

Art. 3.

Aree pubbliche destinate al naturismo

1. I comuni possono destinare spiagge marine, lacustri o fluviali, boschi ed altri ambienti naturali di proprietà del demanio o di enti pubblici alla pratica del naturismo.

2. Nelle aree pubbliche destinate al naturismo dovranno essere costruite semplici infrastrutture a servizi che siano scarsamente visibili, non inquinanti, senza impatto ambientale, rispettose dell’ambiente e degli eventuali vincoli esistenti.

3. La gestione di tali aree può essere concessa a privati, ad associazioni o ad organizzazioni che ne garantiscano il buon funzionamento e la fruizione applicando le tariffe previste dalle rispettive normative.

4. Nel caso di cui al comma 3, la concessione individua il canone dovuto dai soggetti gestori e l’obbligo di attrezzare l’area in modo da garantirne il buon funzionamento e la fruizione.

5. Il comune controlla l’attività svolta, il regolare allestimento delle infrastrutture e, in caso di riscontro negativo, revocano la concessione o la licenza.

6. Nell’attuazione della presente legge, i comuni disciplinano e regolamentano la pratica del naturismo, tenendo conto anche dei profili connessi alla tutela ambientale e alla sicurezza dell’individuo.

Art. 4.

Aree private destinate al naturismo

1. I privati che intendano aprire strutture destinate al naturismo, quali campeggi, alberghi, piscine, saune o altro, ad esclusione delle zone di demanio marittimo, si attengono, per l’utilizzo delle aree e per la realizzazione di manufatti, a quanto previsto dalle altre leggi vigenti che disciplinano il settore turistico.

Art. 5.

Vigilanza delle strutture

1. E’ compito dei gestori delle strutture, siano esse aree pubbliche o private, vigilare sulla loro corretta fruizione, utilizzando tutti i mezzi che la legge mette loro a disposizione per evitare che comportamenti osceni possano turbare il quieto vivere dei naturisti.

2. L’inosservanza della disposizione di cui all’art. 1, è sanzionata secondo le norme previste dalla legge.

Art. 6.

Delimitazione e segnalazione delle aree

1. Le aree destinate alla pratica naturista sono opportunamente delimitate e segnalate mediante cartelli o analoghi strumenti che assicurino un’adeguata identificazione che le distingua, al fine di evitare ogni promiscuità, da spazi frequentati dai cittadini che non praticano il naturismo.

2. Le strutture di cui all’articolo 4, comma 1, inoltre, garantiscono i terzi estranei alle strutture medesime rispetto alla visibilità dall’esterno dei luoghi di pratica naturista.

Art. 7.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


Un primo aspetto, al quale tengo molto e che riguarda aspetti di comunicazione e pubblicità, è l’utilizzo improprio del termine “naturismo” invece del più appropriato, chiaro ed efficiente termine di “nudismo”. Di fatto il naturismo, ovvero il mangiare sano (che poi ancora esistono opinioni discordanti sul significato di mangiare sano), il rispettare la natura, eccetera, è già lecito ovunque; ad essere legislativamente lecito ma giuridicamente in stato di incertezza è solo una piccola parte di un certo modo d’intendere il naturismo, ossia lo stare nudi, indi il nudismo. Poi va tenuto in debito conto che non tutti coloro che praticano il nudismo sono anche naturisti, molti di più sono coloro che il nudismo lo praticano come fine a se stesso, coloro che desiderano solo poter prendere il sole sull’intero corpo, coloro che solo amano godere dell’assenza delle vesti e della relativa sensazione di libertà e respiro che se ne ricava. Risulta, a questo punto, quantomeno evidente che le proposte di legge dovrebbero far esplicito riferimento al termine nudismo e non a quello assai più limitante di naturismo. In caso contrario il rischio, estremo ma non per questo impossibile, è quello poi di trovarsi comunque nell’impossibilità di praticare la nudità, con la scusa che è stato approvato lo stare in natura, non lo starci nudi.

Ma se su questa prima questione potremmo anche sorvolare, non si può sorvolare invece sulle altre questioni generate da questa proposta.

La prima è il fatto che nella proposta si usano, nei riguardi delle istituzioni comunali a cui spetterebbe il compito di assegnare le concessioni, termini che escludono qualsiasi forma d’obbligo, limitandosi a porre in essere delle facoltà possibilistiche, cosa che già è valida, come dimostrano le concessioni e le autorizzazioni già date da alcuni comuni per la fruizione di spiagge nudiste pur in assenza di qualsiasi legge regionale. Conseguenza potenziale: nessun comune assegna le concessioni, indi nudismo non più praticabile in quanto essendoci ora una legge regionale questa fa vincolo e prevede il nudismo solo nelle aree ad esso deputate.

In contrapposizione si usano termini impositivi riguardo a quanto dovranno fare coloro che ottengono le concessioni, arrivando perfino a prevedere l’annullamento della concessione in caso di mancato rispetto di tali obblighi. Rilevante la mancata reciprocità del trattamento tra chi dà e chi riceve la concessione, ma poi che ancor più preoccupa è la forma degli obblighi:

–          Recinzione delle aree con oscuramento delle stesse, cosa che da sempre provoca la diffusione dell’opinione che tali aree siano alla fine nient’altro che dei circoli sessuali all’aperto, dove le persone siano dedite all’esibizionismo e alla trasgressione sessuale; pensieri che non nascerebbero in assenza di oscuramento;

–          Pagamento di un canone d’affitto; come ben si sa le associazioni naturiste sopravvivono grazie al volontariato e i ricavi dovuti al tesseramento servono appena a ripagare le spese di gestione, come potrebbero accollarsi l’onere di canoni d’affitto che certamente non sarebbero simbolici?

–          Allestimento di servizi, sanitari e via dicendo; non solo altri costi, ma la possibilità di trovarsi a fronte di dinieghi alla costruzione di detti servizi, vuoi per vincoli ambientali, vuoi per vincoli paesaggistici, vuoi perché area parco e via dicendo.

Poi abbiamo l’assenza di ogni riferimento a spazi liberi, si parla solo di concessioni per aree strutturate e non si parla dell’individuazione e fruizione di zone senza nessuna connotazione commerciale. Materialmente non solo il nudismo verrebbe ulteriormente vincolato alla presenza di strutture commerciali, ma chi volesse praticare nudismo dovrebbe mettere in conto una non indifferente spesa annuale: il nudismo non è cosa che si pratica solo in occasione delle ferie, bensì cosa che si pratica quotidianamente.

Che dire poi del parlare solo di turismo, come se i nudisti venissero solo da fuori: i nudisti vivono anche nelle zone che verrebbero interessate dalla legge, vanno anch’essi tutelati!

Ci sarebbero altre cose da osservare, ma non voglio dilungarmi troppo e mi fermo qui, d’altra parte di carne al fuoco ne è già stata messa tanta e, tutto sommato, il resto lo si potrà comprendere da quanto segue.

Ecco quindi la nostra revisione


Onorevoli colleghi,

l’Italia, a differenza di molti altri stati europei, non ha una legge che riconosca e tuteli il nudismo. Il nudismo, contrariamente a quanto alcuni media e alcune persone tendano a diffondere, non ha nulla a che vedere con la trasgressione sessuale o il voyeurismo, quantomeno non più di quanto ne abbia il vivere vestiti. Il nudismo è solo un modo sano, naturale ed educativo di vivere, attraverso il nudismo i giovani possono crescere con un maggior rispetto del proprio corpo e di quello degli altri, possono sviluppare una migliore educazione sessuale, possono addivenire a un comportamento sessuale e sociale corretto e non violento. Il nudismo è un movimento che si propone di promuovere un contatto diretto con la natura privo di artificiosità e convenzioni sociali.

In Europa le strutture estive per i nudisti, villaggi e campeggi, sono concentrate in Francia, Spagna e Croazia. In questi tre stati il nudismo contribuisce in maniera significativa all’incremento del PIL. L’Italia presenta soltanto otto strutture nudiste di media-piccola recettività e solo una si affaccia sul mare, questo nonostante l’Italia presenti un clima favorevole per la diffusione del nudismo. In particolare la Sicilia, a seguito delle temperature elevate, permette di vivere le spiagge per lunghi periodi durante l’anno.

Le statistiche italiane affermano che i nudisti in Italia sono ufficialmente cinquecentomila, ma ufficiosamente, prendendo in considerazione anche coloro che non sono iscritti alle associazioni ufficiali, coloro che praticano solo all’estero, coloro che praticano solo occasionalmente, le stime arrivano a superare il milione di praticanti. Un milione di persone che si trovano costrette a scegliere strutture nudiste estere per le loro vacanze. In termini economici ciò significa che milioni di euro ogni anno vengono spesi fuori dall’Italia. Alla luce di quanto detto la Sicilia, visto il clima più favorevole rispetto agli stati di cui sopra, potrebbe diventare polo attrattivo turistico per il nudismo di tutta l’Europa. La definizione di spazi liberi ove poter praticare nudismo e la creazione di strutture idonee al nudismo, oltre a rappresentare un superamento dei pregiudizi che ha sempre accompagnato questo tema, può rappresentare un potenziale sviluppo economico per la Sicilia, regione da sempre a vocazione turistica.

—O—

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art. 1.

Finalità e principi generali

1. La Regione siciliana, entro i limiti posti dallo Statuto e nel rispetto dei principi generali della Costituzione della Repubblica, riconosce e promuove nel proprio territorio le condizioni necessarie per garantire la possibilità di praticare il nudismo, riconoscendolo come stile di vita sano, naturale ed educativo, nonché avente grandi potenzialità di sviluppo economico.

Art. 2.

Competenze della Regione

1. La Regione, per perseguire le finalità di cui all’articolo 1, promuove l’individuazione di aree libere da destinare alla pratica del nudismo e la realizzazione d’infrastrutture pubbliche e private destinate al medesimo scopo, anche con la concessione di contributi attraverso le vigenti leggi d’incentivazione del settore turistico e in ottemperanza alla legge regionale n. 10 del 15 settembre 2005.

Art. 3.

Aree pubbliche destinate al nudismo

1. I comuni devono destinare spiagge marine, lacustri o fluviali, boschi ed altri ambienti naturali di proprietà del demanio o di enti pubblici alla libera pratica del nudismo, sia esso effettuato in forma individuale che di gruppo. Tale adempimento, nella misura di almeno un’area ogni 100 chilometri radiali, deve avvenire entro 180 giorni dalla promulgazione della presente legge. Le aree individuate dovranno avere almeno una superficie di 10000 metri quadrati (500×200 metri). Ogni comune ha la facoltà di ampliare nel tempo le zone già indicate e di trovare nuovi siti da destinare alla pratica nudista. Per facilitare tale adempimento, in prima battuta i comuni possono ufficializzare le aree che già sono note ai nudisti e dagli stessi vengono, anche solo occasionalmente, frequentate.

2. Nelle aree pubbliche destinate al nudismo potranno essere costruite semplici infrastrutture a servizi che siano scarsamente visibili, non inquinanti, senza impatto ambientale, rispettose dell’ambiente e degli eventuali vincoli esistenti.

3. Tali aree, oltre che essere lasciate alla libera e gratuita fruizione, possono essere, nella misura non superiore al 25% delle stesse, concessa a privati, associazioni ed organizzazioni che ne garantiscano il buon funzionamento e la fruizione, eventualmente applicando le tariffe previste dalle rispettive normative.

4. Con riferimento al comma 3, nel caso di concessioni ad associazioni di settore il canone dovrà essere simbolico o nullo; nel caso di concessione ad organizzazioni commerciali, la concessione individua il canone dovuto dai soggetti gestori. In ogni caso si garantisce la possibilità di attrezzare l’area in modo da garantirne il miglior funzionamento e la fruizione.

5. Il comune controlla l’attività svolta, il regolare allestimento delle infrastrutture e, in caso di riscontro negativo, revocano la concessione o la licenza.

Art. 4.

Aree private destinate al nudismo

1. I privati che intendano aprire strutture destinate al nudismo, quali campeggi, alberghi, piscine, saune o altro, si attengono, per l’utilizzo delle aree e per la realizzazione di manufatti, a quanto previsto dalle altre leggi vigenti che disciplinano il settore turistico e gli eventuali vincoli ambientali in essere nella zona coinvolta dalla costruzione della struttura.

Art. 5.

Vigilanza delle strutture

1. E’ compito dei gestori delle strutture, siano esse aree pubbliche o private, vigilare sulla loro corretta fruizione, utilizzando tutti i mezzi che la legge mette loro a disposizione per evitare i comportamenti che possano turbare il quieto vivere dei frequentatori.

2. L’inosservanza della disposizione di cui all’art. 1, è sanzionata secondo le norme previste dalla legge.

Art. 6.

Delimitazione e segnalazione delle aree

1. I limiti delle aree e delle strutture destinate alla pratica nudista vanno resi evidenti solo ed esclusivamente mediante semplici cartelli, indicanti l’inizio della zona nudista. Tali limiti vanno intesi con flessibilità, ovvero nei pressi degli stessi, a titolo di reciprocità con chi non nudista può liberamente attraversare l’area nudista, è ammesso lo sconfinamento di chi è nudo, sia per stazionare quando l’area nudista risulti densamente occupata, ma soprattutto per fruire della salutare possibilità di effettuare adeguate passeggiate.

Art. 7.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


Già che ci siamo…

Questa, però, la più semplice, vantaggiosa ed efficiente proposta di legge che, secondo noi, andrebbe portata avanti e sostenuta.

Ai fini politici e giuridici non ci sono impedimenti a quanto la stessa enuncia, forse ci possono essere dei timori sulla sua accettabilità, ma in politica o si gioca o si muore, e il gioco è quello di chi punta alto: si ottiene sempre la metà di quello che si chiede, chiedere poco equivale a chiedere nulla!


Dati i contenuti della “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”, in particolare gli articoli

Art. 3 «Liberta della propria persona»
Art. 13 «Interferenze arbitrarie»
Art. 13 «Libertà di movimento»
Art. 18 «Libertà di pensiero»
Art. 19 «Libertà di opinione»
Art. 20 «Libertà di riunione»
Art. 25 «Diritto alla salute e al benessere»
Art. 27 «Diritto alla cultura»
Art. 29 «Doveri verso la comunità»

Visto nello specifico l’articolo 29 di detta Dichiarazione, nel quale si determina che solo nell’ambito della comunità è possibile il libero e pieno sviluppo della personalità individuale e viene formulato il mutuo riconoscimento e il mutuo rispetto dei diritti e delle libertà.

Visto l’articolo 3 della Costituzione Italiana: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Considerato che l’opinione sociale in merito alla nudità è oggi radicalmente cambiata e pochi sono coloro che ancora provano imbarazzo alla visione di persone nude e alla condivisone con queste degli spazi pubblici.

Considerato che i sondaggi dimostrano quanti siano gli italiani interessati alla pratica del nudismo e che ad essa si conformerebbero se il nudismo venisse ufficializzato da un’apposita legge.

Visto che dal 2000 a oggi tutti gli interventi giudiziali attuati nei confronti dei nudisti hanno avuto esito assolutorio con formula piena.

Considerato che, pur avendo espresso opinioni di diniego alla pratica pubblica del nudismo, la Cassazione non ha potere legislativo e, quindi, non viene ad apporre vincoli all’emanazione di leggi regionali / nazionali favorevoli al nudismo.

Visto che la situazione economica regionale / nazionale abbisogna di nuovi stimoli di crescita e ampliamento.

Valutata l’interessante portata del turismo nudista sia esso interno che esterno.

Si decreta che

Su tutto il territorio regionale / nazionale la nudità, sia essa messa in atto in ambiente privato che pubblico, sia essa praticata in modo esclusivo (aree frequentate da soli nudisti) che misto (aree frequentate anche da non nudisti), non è di per se stessa violazione degli articoli 726 e 527 del Codice Penale, ovvero non comporta atto contrario alla pubblica decenza né tantomeno atto osceno in luogo pubblico.

Resta ferma la possibilità per i gestori di aree e strutture di vietare in parte o in toto la nudità, a patto che ne sussistano valide motivazioni pratiche (ad esempio ambienti lavorativi soggetti al freddo o al fuoco) o culturali (esempio luoghi di culto), segnalando le aree in cui tale limitazione viene applicata mediante opportuna segnaletica. L’assenza di detta segnaletica, la sua scarsa visibilità o la non corretta copertura di tutti gli accessi all’area in questione determinano la non operatività del divieto alla nudità.


Qui potete trovare la proposta ufficiale e segurine gli sviluppi.

Qui potete darne la vostra personale valutazione.

Qui potete dare un vostro contributo sotto forma di commento.